Corte costituzionale

 

Corte costituzionale

 

2020

Ø  Sent. 9 giugno 2020, n. 149, punto 6.3.2. del Considerato in diritto – si cita un parere del Comitato per la legislazione

Ø  Sent. 27 maggio 2020, n. 100, punti 4-6 del Considerato in diritto – la Corte ritiene non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata per eccesso di delega in relazione al divieto di c.d. gold plating (assunto dalla legge delega come criterio direttivo): la ratio di tale divieto è infatti quella di impedire l’introduzione in via legislativa di oneri amministrativi non necessari; non già quella di abbassare il livello di garanzie che salvaguardano altri valori costituzionali (salvaguardati proprio dalla norma oggetto di q.l.c.), in relazione ai quali le esigenze di massima semplificazione e efficienza non possono che risultare recessive

Ø  Sent. 31 gennaio 2020, n. 10, punto 7.2 del Considerato in diritto – la Corte dichiara inammissibile la richiesta di un referendum abrogativo in quanto condurrebbe alla modificazione dei “caratteri sintomatici” di una delega legislativa

2019

Ø  Ord. 18 dicembre 2019, n. 275 –  contenuto analogo alla precedente

Ø  Ord. 18 dicembre 2019, n. 274 –  in astratto – la palese estraneità delle disposizioni introdotte in fase di conversione di un decreto-legge potrebbe costituire un vizio procedimentale di gravità tale da determinare una menomazione delle prerogative costituzionali dei singoli parlamentari

Ø  Sent. 22 ottobre 2019, n. 247 – illegittimità ex art. 77, secondo comma, Cost. di norme introdotte nella conversione di un decreto-legge estranee ai contenuti e alla finalità di questo. Si menziona anche il parere del Comitato per la legislazione reso sul disegno di legge di conversione del decreto.

Ø  Sent. 30 ottobre 2019, n. 227 – illegittimità costituzionale di una legge regionale la quale statuisce – in contrasto con i canoni dell’esperienza – che una complessa elaborazione organizzativa e progettuale non produce costi nell’esercizio anteriore a quello in cui si prevede l’avvio delle conseguenti realizzazioni. Nel dichiararne l’illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 81 Cost, la Corte sottolinea «l’esigenza di evitare leggi-proclama sul futuro, del tutto carenti di soluzioni attendibili e quindi inidonee al controllo democratico ex ante ed ex post degli elettori» 

Ø  Sent. 25 luglio 2019, n. 206 – la Corte sottolinea come, in un settore come quello in esame, caratterizzato dalla presenza di un diritto fondamentale quale il diritto all’informazione, vi è l’esigenza che il quadro normativo sia ricondotto a trasparenza e chiarezza (pur non potendosi da ciò derivare l’accoglimento delle questioni, poiché non si impone una soluzione costituzionalmente obbligata)

2018

Ø  Sent. 9 ottobre 2018, n. 235 – sull’istituto del dibattito pubblico

Ø  Sent. 4 ottobre 2018, n. 182, punto 4 del Considerato in diritto – si esclude che il d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179 (c.d. salva-leggi) sia «meramente ricognitivo». La Corte precisa che non vale in senso contrario quanto rilevato nella sentenza n. 346 del 2010 dove il riconoscimento al decreto c.d. salva-leggi di funzione meramente ricognitiva va riguardata alla luce delle questioni di legittimità costituzionale allora sollevate, nonché di altre affermazioni rese nella complessiva motivazione di quella pronuncia

2017

Ø  Sent. 11 maggio 2017, n. 107, punto 7.2.2. del Considerato in diritto – illegittimità costituzionale di un articolo di una legge regionale della Campania per violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. La Corte evoca il principio di razionalità normativa, il quale giustifica uno scrutinio di legittimità costituzionale di incoerenze o imprecisioni di una norma ove la formulazione della stessa sia tale da potere dare luogo ad applicazioni distorte o ambigue che contrastino, a causa dei diversi esiti che essa renda plausibili, il buon andamento della pubblica amministrazione, da intendersi quale ordinato, uniforme e prevedibile svolgimento dell’azione amministrativa, secondo principi di legalità e di buona amministrazione

Ø  Sent. 13 aprile 2017, n. 80, punto 5.1. del Considerato in diritto – la Corte riconosce la ragion d’essere del sistema contabile della Provincia autonoma (entro limiti stringenti) in quanto le «sofisticate tecniche di standardizzazione, indispensabili per i controlli della finanza pubblica ma caratterizzate dalla difficile accessibilità informativa per il cittadino di media diligenza, devono essere […] integrate da esposizioni incisive e divulgative circa il rapporto tra il mandato elettorale e la gestione delle risorse destinate alle pubbliche finalità» (già sent. 20 luglio 2016, n. 184)

2016

Ø  Sent. 16 dicembre 2016, n. 276, punto 4.4. del Considerato in diritto – si menziona un parere del Comitato per la legislazione

Ø  Sent. 1° luglio 2016, n. 157 – rilievo dei lavori preparatori allo scopo di individuare elementi idonei per ritenere che una legge regionale siano state adottate in presenza dei requisiti che consentono al legislatore regionale un intervento legislativo in periodo di prorogatio (su un’altra legge regionale approvata in proprogatio cfr. sent. 22 novembre 2016, n. 243)

Ø  Sent. 6 maggio 2016, n. 94 – illegittimità ex art. 77, secondo comma, Cost. di norme introdotte nella conversione di un decreto-legge estranee ai contenuti e alla finalità di questo, evidenziandosi in tal modo una violazione di tale articolo «per difetto del necessario requisito dell’omogeneità, in assenza di qualsivoglia nesso funzionale tra le disposizioni del decreto-legge e quelle introdotte, con emendamento, in fase di conversione».

Ø  Sent. 13 aprile 2016, n. 88 – è impugnato l’art. 1, comma 2, del d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179 (c.d. salva-leggi) per asserita violazione dell’art. 76 Cost. La Corte dichiara tuttavia la q.l.c. manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza

2015

Ø  Ord. 15 ottobre 2015, n. 200 – si menziona un parere del Comitato per la legislazione

Ø  Sent. 15 luglio 2015, n. 154 – illegittimità ex art. 77, secondo comma, Cost. di norme introdotte nella conversione di un decreto-legge c.d. milleproroghe estranee alla materia e alla finalità di questo

Ø  Sent. 9 luglio 2015, n. 140, punto 5 del Considerato in diritto – inammissibilità q.l.c. sollevata da una Regione che lamentava la cattiva redazione di una norma e da ciò deduceva (secondo la Corte, «del tutto assertivamente») un’incidenza negativa sul concreto esercizio della potestà legislativa regionale

Ø  Sent. 30 aprile 2015, n. 70, punto 10 del Considerato in diritto la Corte censura la mancanza da parte del legislatore di «documentazione tecnica circa le attese maggiori entrate» (derivanti dalla sospensione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo complessivo oltre tre volte il trattamento minimo INPS) «come previsto dall’art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»

Ø  Sent. 25 marzo 2015, n. 44, Sent. 31 marzo 2015, n. 55, Sent. 17 aprile 2015, n. 64, Sent. 15 maggio 2015, n. 81 , Sent. 15 luglio 2015, n. 158 – rilievo dei lavori preparatori allo scopo di individuare elementi idonei per ritenere che leggi regionali siano state adottate in presenza dei requisiti che consentono al legislatore regionale un intervento legislativo in periodo di prorogatio. Nelle sentt. nn. 55, 64, 81 e 158, riferimenti alla prescrizione contenuta nel Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale dell’Abruzzo per cui l’urgenza e la necessità di un intervento legislativo in periodo di prorogatio devono essere dal legislatore regionale «espressamente dichiarate ed adeguatamente motivate»

2014

Ø  Sent. 7 novembre 2014, n. 250 – sulla distinzione tra rinvio materiale e rinvio formale

Ø  Sent. 23 giugno 2014, n. 181, punto 2.2 del Considerato in diritto – manifesta inammissibilità q.l.c. di una legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia impugnata dallo Stato per violazione del principio di leale collaborazione (ad avviso del ricorrente, la tecnica redazionale impiegata sarebbe stata in palese contrasto con il manuale di regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi approvato dall’ufficio di presidenza del Consiglio regionale, rendendo estremamente difficoltoso anche comprendere l’effettiva portata di molte fra le eterogenee disposizioni contenute nella legge ai fini della impugnazione nei ristretti termini previsti)

Ø  Sent. 15 aprile 2014, n. 94 – illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 105 (sul riordino del processo amministrativo) per carenza di delega: i poteri innovativi del legislatore delegato erano infatti circoscritti ai principi e criteri direttivi stabiliti nella legge di delega

Ø  Sent. 12 febbraio 2014, n. 32 – nel dichiarare l’illegittimità ex art. 77, secondo comma, Cost. di norme introdotte nella conversione di un decreto-legge ma estranee alla materia e alla finalità di questo (cfr. sent. Corte cost. 16 febbraio 2012, n. 22), la Corte utilizza come indici dell’eterogeneità delle disposizioni impugnate (e dunque della manifesta assenza di ogni nesso di interrelazione funzionale tra le disposizioni impugnate e le originarie disposizioni del decreto-legge): a) l’avvenuta modifica in sede di conversione del titolo originario del decreto-legge; b) il parere del Comitato per la legislazione reso sul disegno di legge di conversione del decreto-legge (punto 4.3 del Considerato in diritto)

Ø  Sent. 23 gennaio 2014, n. 5 – illegittimità costituzionale dell’art. 2268, comma 1, n. 297, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) nella parte in cui abroga il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto di associazioni di carattere militare) e dell’art. 1 del d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, nella parte in cui modifica il d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179 (c.d. salva-leggi), espungendo dalle norme mantenute in vigore il d.lgs. 14 febbraio 1948, n. 43

2013

Ø  Sent. 24 luglio 2013, n. 237 – anche l’introduzione, nella legge di conversione, di una disposizione di delega (nel caso concreto: sulla riorganizzazione dei Tribunali) deve essere coerente con la necessaria omogeneità della normativa d’urgenza (pur non potendosi richiedere che anche essa possieda i caratteri della necessità e dell’urgenza)

Ø  Sent. 19 luglio 2013, n. 220 – nel dichiarare l’illegittimità costituzionale ex art. 77, secondo comma, Cost. (per evidente carenza dei presupposti di necessità ed urgenza) di una serie di disposizioni contenute in un decreto-legge (sulla riforma delle Province), la Corte richiama l’art. 15, comma 3, della l. n. 400 del 1988 (secondo cui il decreto-legge deve contenere «misure di immediata applicazione») il quale «esprime ed esplicita ciò che deve ritenersi intrinseco alla natura stessa del decreto-legge»

Ø  Sent. 19 luglio 2013, n. 219, punto 14.1 del Considerato in diritto – riferendosi ai mutamenti del quadro normativo (rispetto alla delega) entro cui si colloca la legislazione delegata, la Corte sottolinea che «eventuali problemi di coordinamento […], specie a fronte di normative così complesse fin dai presupposti applicativi», non generano illegittimità costituzionale, «se non quando sia del tutto da escludere una possibile soluzione da parte degli interpreti»

Ø  Sent. 8 aprile 2013, n. 70 – illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 97 Cost. di una disposizione normativa a causa della tecnica legislativa seguita dal legislatore: la disposizione, in quanto «foriera d’incertezza», non risulta infatti in grado di orientare in modo univoco l’esercizio della discrezionalità amministrativa

2012

Ø  Sent. 20 luglio 2012, n. 200 – illegittimità costituzionale di una norma di legge statale che disponeva l’abrogazione delle disposizioni statali incompatibili con il principio di liberalizzazione delle attività economiche (ponendo in tal modo tale legge le Regioni in una situazione di incertezza a causa della «ambiguità, incoerenza e opacità su quale sia la regolazione vigente per le varie attività economiche»)

Ø  Sent. 27 giugno 2012, n. 162 – illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 105 (sul riordino del processo amministrativo) per carenza di delega: i poteri innovativi del legislatore delegato erano infatti circoscritti ai principi e criteri direttivi stabiliti nella legge di delega

Ø  Sent. 7 giugno 2012, n. 149, punto 4.2 del Considerato in dirittola Corte si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale (di un articolo che autorizza l’emanazione di regolamenti di delegificazione)  «a prescindere da ogni considerazione sulla correttezza della prassi di autorizzare l’emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreto-legge (come è avvenuto nel caso in esame) e lasciando impregiudicata ogni valutazione sulle procedure di delegificazione non conformi al modello previsto dall’art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, quale è quella prevista dalla disposizione impugnata, che non determina “le norme generali regolatrici della materia”, né indica espressamente le norme di rango primario da ritenersi abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione»

Ø  Sent. 5 aprile 2012, n. 80 – illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni di cui al d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (c.d. Codice del turismo) per carenza di delega rispetto a quanto disposto dall’art. 14, comma 18, della l. n. 246/05 (delega per il riordino facente parte del meccanismo del c.d. taglia-leggi), il cui oggetto era circoscritto al coordinamento formale ed alla ricomposizione logico-sistematica di settori omogenei di legislazione statale

Ø  Sent. 16 febbraio 2012, n. 22 – nel dichiarare l’illegittimità ex art. 77, secondo comma, Cost. (il quale istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge e legge di conversione) di norme (in materia di Protezione civile) introdotte nella conversione di un decreto-legge ma estranee alla materia e alla finalità di questo, la Corte richiama disposizioni regolamentari e lettere presidenziali da cui emerge un principio di sostanziale omogeneità delle norme nella legge di conversione, il quale costituisce espressione, tra l’altro, dell’esigenza di «buona tecnica normativa» nonché l’art. 15, comma 3, della l. 400 del 1988 (secondo cui il contenuto del decreto-legge deve essere «specifico, omogeneo e corrispondente al titolo» ) il quale «costituisce esplicitazione della ratio implicita del secondo comma dell’art. 77 Cost.»

Ø  Sent. 12 gennaio 2012, n. 13, punto 5.3. del Considerato in diritto – nel dichiarare inammissibili le richieste di referendum per l’abrogazione della l. 21 dicembre 2005, n. 270 (c.d. porcellum), la Corte menziona le «Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi» della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e la «Guida alla redazione dei testi normativi» della Presidenza del Consiglio dei ministri del 2001

2011

Ø  Ord. 22 dicembre 2011, n. 341 – manifesta inammissibilità q.l.c. dell’art. 2268, comma 1, n. 297, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) e dell’art. 14, commi 14 e 14-ter della l. 28 novembre 2005, n. 246 (c.d. delega taglia-leggi)

Ø  Ord. 9 novembre 2011, n. 296 – restituzione degli atti q.l.c. dell’art. 2268, comma 1, n. 297, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) e dell’art. 14, commi 14 e 14-ter della l. 28 novembre 2005, n. 246 (c.d. delega taglia-leggi)

2010

Ø  Sent. 1° dicembre 2010, n. 346 – inammissibilità q.l.c. dell’art. 1, commi 1 e 2, del d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179 (c.d. salva-leggi) cui viene riconosciuta «funzione meramente ricognitiva», qualificato come «sprovvisto di una propria e autonoma forza precettiva o, se si preferisce, di quel carattere innovativo che si suole considerare proprio degli atti normativi»

2007

Ø  Sent. 26 giugno 2007, n. 237, punto 4 del Considerato in diritto – si menziona un parere del Comitato per la legislazione